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Contributi a fondo perduto per il fotovoltaico: istanze dal 4 aprile al 5 maggio

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Contributi a fondo perduto per il fotovoltaico: istanze dal 4 aprile al 5 maggio

Il Decreto Interministeriale del 13 novembre 2024 ha istituito la misura agevolativa “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle P.M.I.”, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 7 “REPowerEU” del P.N.R.R.

Il Decreto Direttoriale del 14 marzo 2025 fornisce le indicazioni di attuazione della misura agevolativa, compresi modalità e termini di presentazione delle domande.

 

Finalità

L’obiettivo della misura agevolativa è quello di supportare le P.M.I. (Piccole e Medie Imprese) nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.

Risorse disponibili

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 320 milioni di euro e sono previste 2 riserve speciali:
– il 40% delle risorse è destinato ai progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
– un ulteriore 40% delle risorse è destinato alle micro e piccole imprese.

Chi sono i soggetti beneficiari

Possono presentare istanza di agevolazione le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda telematica:
– siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle Imprese;
– non si trovino in condizioni di difficoltà (art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014);
– siano in regime di contabilità ordinaria;
– abbiano almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese oppure, nel caso di società di persone e ditte individuali, abbiano presentato almeno una dichiarazione dei redditi;
– siano in regola con il D.U.R.C.

Quali sono i settori esclusi

Non possono partecipare le imprese che operano prevalentemente nei seguenti settori:
– produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;
– industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;
– produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;
– raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti;
– trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.

Nell’Allegato I al D.D. del 14 marzo 2025 sono riportati i codici ATECO esclusi dalle agevolazioni.

Le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni di cui al presente solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.

Progetti ammissibili

I progetti da candidare devono avere determinati requisiti ed obiettivi da raggiungere:

a) devono essere economicamente sostenibili;

b) riguardare l’installazione di impianti solari fotovoltaici oppure mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio;

c) devono essere finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo immediato;

d) possono essere previsti interventi integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico, su base annua.

I progetti di investimento devono essere obbligatoriamente supportati da una diagnosi energetica ex-ante (art. 2 comma 2 lett. b-bis del D. Lgs 102/2014) che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini-eolici.

Con la diagnosi ex-ante, ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, si deve individuare la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.

La diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da E.G.E. accreditati UNI CEI 11339, ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici.

Ulteriori specificazioni

I programmi di investimento devono riguardare una solta unità produttiva ed essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività oppure su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici.

L’energia prodotta dagli impianti realizzati deve essere interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva; l’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di consumo oppure immessa in rete.

I progetti devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo D.N.S.H. agli obiettivi ambientali (Reg. UE 2020/852).

Tempistiche degli investimenti

Gli investimenti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda telematica di partecipazione ed essere ultimati entro 18 mesi dalla data di ricezione del Provvedimento di Concessione.

Per gli investimenti realizzati tramite leasing finanziario, la spesa da considerare ai fini della determinazione dell’investimento ammissibile è rappresentata da quella sostenuta dalla società di leasing per l’acquisizione dei beni oggetto del contratto.

In questo caso, ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse, sono considerate agevolabili le sole spese relative all’importo dei canoni – al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (quali oneri assicurativi e costi di rifinanziamento) – effettivamente pagati e quietanzati entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili devono essere direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento e quindi riguardare l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

A. impianti solari fotovoltaici o impianti mini-eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

B. apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

C. eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;

D. diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio ex-lege per il soggetto proponente.

Tali spese per essere ammissibili devono:
– essere sostenute dopo la presentazione dell’istanza di agevolazione;
– riguardare immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica ed acquistate da soggetti terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
– essere riferite a beni ammortizzabili capitalizzati e che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
– non essere di importo unitario inferiore ai 500 euro imponibili.

Importo investimenti ed agevolazioni concedibili

Gli investimenti ammissibili devono avere un importo minimo di 30.000 euro e non superiore a 1 milione.

Le agevolazioni saranno erogate in regime di esenzione e sotto forma di contributi in conto impianti (a fondo perduto), per una intensità di agevolazioni pari a:

Agevolazioni previste dal Bando F.E.R. micro e piccole imprese medie imprese
Impianti solari fotovoltaici, mini eolici e tecnologie digitali per l’autoconsumo 40% 30%
Sistemi di stoccaggio per l’eventuale componente aggiuntiva 30%
Diagnosi energetica ex-ante 50%

Le agevolazioni saranno erogate in 2 modalità:
1. direttamente a saldo dopo la rendicontazione dell’intero progetto;
2. mediante 2 S.A.L. di cui uno a SALDO: il primo S.A.L. può riguardare anche fatture non quietanzate.

Regole di cumulabilità

La regola base a cui fare riferimento è il “divieto di doppio finanziamento” di cui all’art. 9 del Reg. UE 2021/241.

Inoltre le agevolazioni concesse con la presente misura agevolativa non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni che si configurano come Aiuti di Stato.

Il cumulo è invece concesso con altre agevolazioni che non sono considerate Aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Criteri di istruttoria delle istanze

La graduatoria si baserà su requisiti riguardanti il carattere strategico del programma di investimento presentato, con riferimento ai seguenti criteri:

a) capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili

Formula
potenza nominale energia prodotta da fonti rinnovabili (Kwp) / fabbisogno complessivo annuo di energia dell’unità produttiva (Kwh)

b) incidenza dei costi in tecnologie solari fotovoltaiche

Formula
costi di acquisto di impianto solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle Tecnologie per il fotovoltaico / ammontare complessivo dell’investimento.

ATTENZIONE: ai fini dell’attribuzione del predetto punteggio, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria a” è attribuito un peso pari a 1,3, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria b” è attribuito un peso pari a 1,4 e alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria c” è attribuito un peso pari a 1,5.

c) sostenibilità economica

Formula
M.O.L. ultimo bilancio approvato / ammontare complessivo del progetto di investimento

d) possesso di pertinenti certificazioni ambientali
Devono essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Il punteggio complessivo da attribuire è determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri da a) a d), ponderata secondo i seguenti pesi:
– 50% per il criterio a);
– 10% per il criterio b);
– 30% per il criterio c);
– 10% per il criterio d).

Premialità
Il punteggio complessivo sarà aumentato del 5% qualora si sia in possesso, alla data di presentazione della domanda, del rating di legalità e di un eventuale ulteriore 5% qualora in possesso, al 31 dicembre 2024, della certificazione di parità di genere.

Modalità di presentazione della domanda e tempistiche

Le istanze di partecipazione possono essere presentate esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile dal sito di Invitalia S.p.A.

Per la presentazione delle domande occorre essere in possesso di:
– indirizzo PEC attivo;
– S.P.I.D. di livello 2 / C.N.S. (Carta Nazionale dei Servizi).

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 04 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del 05 maggio 2025.

Si ricorda che le istanze saranno istruite secondo una graduatoria stilata per ordine decrescente di punteggio, dal più alto al più basso. Ciò significa che a nulla varrà l’ordine cronologico di presentazione, in altre parole non è un click day.

 

Lo Studio Genus è a disposizione per informazioni, predisposizione ed invio della domanda, monitoraggio e rendicontazione dell’investimento.

Per info chiamare allo 0975 35 44 66 oppure tramite e-mail a critone@genusweb.it e costantino@genusweb.it