Base normativa
La legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
La legge di stabilità 2020 (L. 160/2019) ha prorogato il credito fino al 31 dicembre 2020.
Successivamente, la legge di stabilità 2021 (L. 178/2020), ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2022.
In ultimo, con la legge di stabilità 2023 (L. 197/2022) è stata ulteriormente disposta la proroga per un altro anno, fino al 31 dicembre 2023, prevendendo, inoltre, che la copertura degli oneri per l’anno 2023 sia a carico delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc), relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027.
Elementi di novità
L’Agenzia delle Entrate con una nota dell’1° giugno 2023 ha indicato quando e come sarà possibile presentare le nuove domande per gli investimenti effettuati nel 2023.
Nel documento si nota subito la suddivisione – mai esistita prima – fra gli investimenti effettuati nell’anno 2023 e quelli realizzati a partire dall’anno 2016 al 2022.
Difatti, come riportato nel comunicato, dall’8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024, le imprese potranno presentare domanda per la richiesta del credito d’imposta per i soli investimenti effettuati nell’anno in corso (il 2023) e non anche per quelli realizzati a partire dal 1° gennaio 2016, come consentito fino ad oggi.
Dunque, a partire dall’8 giugno e fino al 31 dicembre 2024, per gli investimenti effettuati esclusivamente nell’annualità 2023, dovrà essere utilizzato il nuovo modello. L’aggiornamento del software si è reso necessario al fine di recepire le ultime novità riportate nella Legge di bilancio 2023 (L.197/2022).
ATTENZIONE: gli investimenti ammessi sono quelli realizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. La data del 31 dicembre 2024 riguarda soltanto l’invio delle istanze che, potendo essere retroattive, potranno riguardare anche investimenti già effettuati nel 2023. (ad esempio, a giugno 2024 si presenta una istanza per investimenti effettuati a novembre 2023).
Le imprese che vorranno, invece, richiedere il credito anche per gli investimenti effettuati negli anni precedenti, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022, dovranno obbligatoriamente inoltrare la comunicazione entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il vecchio software Cim2022.
ATTENZIONE: gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2022 potranno essere inseriti in una richiesta di credito d’imposta da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023 (e non entro il 31 dicembre 2024).
In altre parole l’Agenzia delle Entrate ha disposto un nuovo modello ed una nuova scadenza per l’invio delle istanze soltanto per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Anno di effettuazione dell’investimento | Modello di istanza da utilizzare | Istanza da inviare entro il |
2023 | CIM 2023 | 31 dicembre 2024 |
2016-2022 | CIM 2022 | 31 dicembre 2023 |
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili gli acquisti di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale ossia un investimento relativo:
- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Per beni strumentali nuovi devono intendersi le seguenti categorie:
- Impianti e macchinari (Voce di Bilancio B.II.2): impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici ed altri impianti (quali ad esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili quali “macchinario”, automatico e non automatico”. Si precisa che gli impianti infissi al suolo sono esclusi;
- Attrezzature industriali e commerciali (Voce di Bilancio B.II.3): attrezzature industriali e commerciali, attrezzatura varia ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa.
Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.
Sono ammessi anche gli acquisti effettuati mediante i contratti di locazione finanziaria (cd. leasing finanziario). Non è invece ammesso il leasing operativo (cd. leasing o noleggio operativo).
Sono finanziabili i singoli acquisti di beni strumentali?
Il richiamo a un progetto d’investimento iniziale va interpretato nel senso che l’investimento imprenditoriale deve avere carattere strutturale (creazione di una nuova struttura produttiva, ampliamento della capacità esistente, diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, cambiamento fondamentale del processo produttivo), mentre si devono escludere dall’agevolazione le singole acquisizioni che, seppur non di mera sostituzione, siano svincolate da una visione complessiva e strategica dell’investimento.
In particolare per “ampliamento della capacità esistente” deve intendersi un investimento strutturale avente una propria organicità (non singolo acquisto), volto ad aumentare la capacità produttiva mediante l’aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l’aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva.
Agevolazione
Con il D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 l’intensità di aiuto è stata portata al limite massimo consentito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020:
- Micro e Piccole Imprese: 45%;
- Media Impresa: 35%;
- Grandi Imprese: 25%.
L’importo su cui calcolare l’agevolazione è costituito dal costo sostenuto per l’acquisto dei beni al netto dell’i.v.a.
Esempio
Impianti: € 5.000
Macchinari: € 15.000
Totale investimento: € 20.000
Credito d’imposta: 45%*20.000 = € 9.000
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal 5° giorno successivo alla data di rilascio attestante la fruibilità del credito e comunque per un importo riferito ad investimenti già realizzati al momento della compensazione (credito già maturato).
Il credito d’imposta matura, e quindi è utilizzabile, soltanto dopo l’emissione della fattura di acquisto e dopo l’avvenuta consegna del bene.
Il codice tributo da utilizzare è “6869”.
L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24.
Il credito di imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
Rilevanza fiscale
Il credito d’imposta in questione è da considerarsi rilevante ai fini IRPEF/IRES ed IRAP.
Modalità di richiesta
Le istanze vanno inviate all’Agenzia delle Entrate mediante un software appositamente messo a disposizione dall’Agenzia. Successivamente all’inoltro bisognerà attendere la ricevuta di accettazione del credito che ne attesta la fruibilità.
Alla data di invio dell’istanza, l’impresa deve essere in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l’adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali.
Ulteriori adempimenti
Conservazione documentale ed apposizione dicitura
Si dovrà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
I preventivi, i D.D.T. e le fatture dei beni interessati dal credito d’imposta, dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni legislative: “Bene agevolato con il credito d’imposta mezzogiorno di cui all’art.1 commi 98-108 della L. 208/2015 e ss.mm.ii.”.
I beni strumentali acquistati non possono essere ceduti o dismessi prima che siano decorsi 5 anni dalla data di entrata in funzione.
Cumulabilità Mezzogiorno con il credito d’imposta 4.0
Il credito d’imposta mezzogiorno è cumulabile con l’ultima versione dei crediti d’imposta previsti dall’art. 1 commi 1051 a 1063 della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020): il riferimento è al credito d’imposta 4.0.
Come chiarito anche dalla Risposta n. 157 del 05/03/2021 dell’Agenzia delle Entrate, tale cumulo è consentito a condizione che l’agevolazione complessiva non superi il costo sostenuto per l’investimento, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP dei crediti di cui alla L. 178/2020
Ad esempio, cumulando il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno con il credito d’imposta beni strumentali 4.0, si avrà l’opportunità di recuperare, per un’azienda ubicata in una delle regioni del Mezzogiorno, fino al 65% del costo del bene agevolato (45% credito mezzogiorno e 20% beni strumentali 4.0).
Cumulabilità Mezzogiorno e Sabatini
Nella faq pubblicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata ribadita la cumulabilità fra le agevolazioni previste dalla legge Sabatini ed il credito d’imposta Mezzogiorno, già prevista dalla L. 208/2015, limitando la cumulabilità all’intensità di aiuto più elevata consentita dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Il chiarimento fornito dal ministero conferma la cumulabilità fra le due misure, ancorando il Bonus Sud alla vecchia carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final.
Pertanto, nonostante l’aggiornamento della carta degli aiuti a finalità regionale, approvata nella versione 2022-2027, il legislatore ha confermato l’attribuzione del credito d’imposta nei limiti fissati dalla precedente carta degli aiuti 2014-2020.
Confermata, quindi, la cumulabilità del credito d’imposta Mezzogiorno con gli aiuti di Stato ed aiuti in “de minimis” relativi al medesimo investimento, nella misura massima complessiva del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie e 25% per le grandi.
Lo Studio Genus è a disposizione per informazioni ed aiuto alla predisposizione delle richieste di agevolazione.
Per info: 0975 35 44 66 oppure e-mail critone@genusweb.it oppure costantino@genusweb.it