Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno: agevolazioni fiscali al 45%
La L. 28 dicembre 2015 n. 2018 (legge di bilancio 2016), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
La Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178) ha prorogato questa misura agevolativa fino al 31/12/2022.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili gli acquisti di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale ossia un investimento relativo:
- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Per beni strumentali nuovi devono intendersi le seguenti categorie:
- Impianti e macchinari (Voce di Bilancio B.II.2);
- Attrezzature industriali e commerciali (Voce di Bilancio B.II.3).
È altresì possibile richiedere oggi, quindi “prenotare”, un credito d’imposta su dei progetti che saranno realizzati entro il 31/12/2022.
Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.
Agevolazione
Con il D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 l’intensità di aiuto è stata portata al limite massimo consentito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020:
- Micro e Piccole Imprese: 45%;
- Medie Imprese: 35%;
- Grandi Imprese: 25%.
L’importo su cui calcolare l’agevolazione è costituito dal costo sostenuto per l’acquisto dei beni al netto dell’i.v.a.
Esempio
Impianti: € 5.000
Macchinari: € 15.000
Totale investimento: € 20.000
Credito d’imposta: 45%*20.000 = € 9.000
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal 5° giorno successivo alla data di rilascio attestante la fruibilità del credito e comunque per un importo riferito ad investimenti già realizzati al momento della compensazione (credito già maturato).
L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24.
Il credito di imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
Rilevanza fiscale
Il credito d’imposta in questione è da considerarsi rilevante ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.
Modalità di richiesta
Le istanze vanno inviate all’Agenzia delle Entrate mediante un software appositamente messo a disposizione dall’Agenzia.
Successivamente all’inoltro bisognerà attendere la ricevuta di accettazione del credito che ne attesta la fruibilità.
Alla data di invio dell’istanza, l’impresa deve essere in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l’adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali.
Ulteriori adempimenti
Conservazione documentale ed apposizione dicitura
Si dovrà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Le fatture dei beni interessati dal credito d’imposta, dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni legislative: “Bene agevolato con il credito d’imposta mezzogiorno di cui all’art.1 commi 98-108 della L. 208/2015 e ss.mm.ii.”.
Cumulabilità
Il credito d’imposta mezzogiorno è cumulabile con l’ultima versione dei crediti d’imposta previsti dall’art. 1 commi 1051 a 1063 della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020): il riferimento è al credito d’imposta per investimenti ordinari ed al credito d’imposta 4.0.
Come chiarito anche dalla Risposta n. 157 del 05/03/2021 dell’Agenzia delle Entrate, tale cumulo è consentito a condizione che l’agevolazione complessiva non superi il costo sostenuto per l’investimento, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP dei crediti di cui alla L. 178/2020.
Lo Studio Genus è a disposizione per informazioni ed aiuto alla predisposizione delle richieste di agevolazione.
Per info: 0975 35 44 66 oppure e-mail critone@genusweb.it oppure costantino@genusweb.it