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Adempimenti pubblicitari per gli Aiuti di Stato e “de minimis” ricevuti

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Adempimenti pubblicitari per gli Aiuti di Stato e “de minimis” ricevuti

PUBBLICAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(L. 124/2017 – art. 1 commi 125-129)

La L. 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicizzare l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute entro il 30 giugno di ogni anno.
Di seguito un focus su questo adempimento annuale.

a) Soggetti obbligati e soggetti esonerati
Sono obbligati tutti coloro che risultano iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalle C.C.I.A.A. territorialmente competenti.
Sono esonerati coloro che svolgono esclusivamente l’attività professionale.

b) Cosa pubblicare
L’obbligo è quello di pubblicare le sovvenzioni, sussidi, contributi (c/impianti, c/capitale, c/esercizio, c/interessi) e vantaggi (es: le garanzie pubblico fornite dal Fondo di Garanzia PMI, Medio Credito Centrale ecc) ricevuti da amministrazioni pubbliche.

Attenzione: non vanno pubblicati soltanto gli Aiuti di Stato.

Ad esempio, pur non rappresentando un aiuto di Stato, come chiarito dall’Anpal, le somme erogate nell’ambito delle attività finanziate dal Fondo Nuove Competenze di cui all’articolo 88 del Decreto-legge n. 34 del 2020 rappresentano comunque contributi di natura finanziaria rilevanti ai fini pubblicitari. Il fondo in commento, infatti, rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, e non costituisce una agevolazione generalizzata.

c) Cosa non pubblicare
Non vanno pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse, quindi nei rapporti di natura corrispettiva.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

d) Soglia limite
Sono da pubblicare tutte le somme ricevute, se di importo complessivo superiore a 10.000 €. Ciò significa che se la somma algebrica dei singoli aiuti è inferiore a detto limite, allora non vi è l’obbligo di pubblicazione.
ATTENZIONE. L’importo da monitorare è da valutare su base annua e va conteggiato secondo il criterio di cassa alla data di effettiva erogazione/incasso/compensazione.
Esempio.
Per l’anno solare 2021 andranno considerati (SE la somma algebrica è superiore a 10.000 €):
– Aiuti e contributi concessi in anni precedenti e incassati nell’anno 2021;
– Aiuti e contributi concessi e incassati nel 2021;
NON rientrano nel calcolo gli aiuti ed i contributi concessi nel 2021 ma che saranno incassati nel 2022.

e) Dove pubblicare
La pubblicazione deve avvenire sul proprio sito internet aziendale.
Per le aziende che ne sono sprovviste, è concessa la possibilità di pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alla quali si aderisce.
In ultima istanza si potrebbe ricorrere alla pubblicazione sulla pagina Facebook dell’impresa.

f) Aiuti già pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.)
Le imprese che hanno ricevuto aiuti soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “R.N.A.”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari indicando sul proprio sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Sul proprio sito web dovrà essere pertanto pubblicata la seguente dicitura:
“Gli Aiuti di Stato, gli aiuti de minimis e le sovvenzioni in generale, ricevuti dall’impresa, sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE xxxxxx” (inserisci il codice fiscale della tua azienda)

g) Sanzioni
A partire dal 1° gennaio 2023 partiranno i controlli relativi a tale adempimento. Per coloro che violano tale obbligo sono previste le seguenti sanzioni:
– Sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000;
– La sanzione accessoria di adempiere all’adempimento,
Trascorsi 90 giorni dalla contestazione dell’inadempimento senza che l’impresa ottemperi alla pubblicazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Lo Studio Genus resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.