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Credito d’imposta Z.E.S. Unica 2025: oltre 2 miliardi a disposizione delle imprese del Mezzogiorno

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Credito d’imposta Z.E.S. Unica 2025: oltre 2 miliardi a disposizione delle imprese del Mezzogiorno

Il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 (cd. “Decreto Sud”), contenente misure in materia di politiche di coesione per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno, con gli articoli da 9 a 17, disciplina l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2024 della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (cd. “Z.E.S. unica”) al fine di promuovere lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Il credito d’imposta Z.E.S. UNICA è stato attivato per la prima volta nel 2024 per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

L’iter prevedeva una prima comunicazione di “prenotazione/accesso” con cui comunicare gli investimenti effettuati/da effettuare entro il 15 novembre 2024, seguita da una comunicazione “integrativa” volta a confermare gli investimenti realmente effettuati entro tale data.

In un primo momento, dopo la comunicazione di “prenotazione”, il credito d’imposta Z.E.S. UNICA era stato concesso per una percentuale di agevolazione provvisoria pari all’8,8334% dell’investimento candidato, rispetto al 50% richiesto. Dopo l’invio della comunicazione “integrativa”, la percentuale è risalita all’originario 50% richiesto, in quanto molte imprese hanno fatto un passo indietro non realizzando l’investimento oppure realizzandolo soltanto in parte.

In definitiva sono state “premiate” quelle imprese che hanno correttamente programmato e realizzato i propri investimenti.

Definizione di Z.E.S.

L’articolo 9, D.L. n. 124/2023, precisa che per Zona Economica Speciale (Z.E.S.) si intende:
“una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa”.

Credito d’imposta Z.E.S. Unica 2025

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari alla misura massima prevista dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022 – 2027 che prevede i seguenti massimali per le grandi imprese:

  • 15%, per le aree dell’Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
  • 30%, per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
  • 40%, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.

 

I massimali previsti per le grandi imprese sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole.

Per la Basilicata le agevolazioni saranno pertanto le seguenti:
– Micro e Piccole Imprese: 50%
– Medie Imprese: 40%
– Grandi Imprese: 30%

La percentuale di agevolazione deve essere applicata all’ammontare complessivo imponibile dell’investimento candidato e ritenuto ammissibile.

ATTENZIONE: ai fini del rispetto del tetto massimo di spesa della finanza pubblica, qualora le agevolazioni richieste superino lo stanziamento (pari a 2,2 miliardi di euro), il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Pertanto, 10 giorni dopo la presentazione delle istanze sarà comunicata la % di agevolazione provvisoriamente assegnata. Soltanto a dicembre 2025, in caso di economie, vi potrebbe essere una variazione in aumento della percentuale di agevolazione ma sempre nei limiti delle intensità massime.

Chi può richiedere il credito d’imposta

Possono partecipare:

  • le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
    • che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria;
      • destinati a strutture produttive ubicate o da ubicarsi nelle Regioni ricomprese nella Z.E.S. Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

 

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale e ‘realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.

Soggetti esclusi dal credito d’imposta

L’agevolazione in esame non si applica ai soggetti che operano nei settori:

  • dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
  • dei trasporti e delle relative infrastrutture;
  • della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • della banda larga;
  • settori creditizio, finanziario e assicurativo.

 

Sono inoltre escluse le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Investimenti agevolabili

Sono ammissibili gli acquisti di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale ossia un investimento relativo:

  • alla creazione di un nuovo stabilimento;
  • all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

 

Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.

Per beni strumentali nuovi devono intendersi le seguenti categorie:

  • Terreni e fabbricati (attenzione al requisito della novità per gli immobili). In questo caso sono agevolabili anche se i beni sono stati già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica;
  • Impianti e macchinari (Voce di Bilancio B.II.2): impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici ed altri impianti (quali ad esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili quali “macchinario”, automatico e non automatico”. Si precisa che gli impianti infissi al suolo sono esclusi;
  • Attrezzature industriali e commerciali (Voce di Bilancio B.II.3): attrezzature industriali e commerciali, attrezzatura varia ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa.

 

Gli investimenti da candidare devono avere un importo minimo ammissibile non inferiore ad € 200.000.

IMPORTANTE. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono finanziabili i singoli acquisti di beni strumentali?

Il richiamo a un progetto d’investimento iniziale va interpretato nel senso che l’investimento imprenditoriale deve avere carattere strutturale (creazione di una nuova struttura produttiva, ampliamento della capacità esistente, diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, cambiamento fondamentale del processo produttivo), mentre si devono escludere dall’agevolazione le singole acquisizioni che, seppur non di mera sostituzione, siano svincolate da una visione complessiva e strategica dell’investimento.

In particolare per “ampliamento della capacità esistente” deve intendersi un investimento strutturale avente una propria organicità (non singolo acquisto), volto ad aumentare la capacità produttiva mediante l’aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l’aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva.

Tempistiche degli investimenti

Gli investimenti devono essere realizzati dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.

Modalità di richiesta

Per accedere al credito d’imposta occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che dovranno essere sostenute entro e non oltre il 15 novembre 2025.

I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione di accesso, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre 2025 al 02 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione di accesso.

Qualora, in conseguenza di queste comunicazioni, si dovessero liberare risorse finanziarie la percentuale di agevolazione sarà rideterminata in aumento tramite apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Certificazione delle spese sostenute

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle aliquote di agevolazione definitive e comunque non prima della data di realizzazione dell’investimento;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
  • non è soggetto al limite di € 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. REDDITI.

 

In altre parole il credito sarà disponibile soltanto a fine 2025.

Cumulabilità del credito con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento
dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle rispettive discipline europee.

In particolare il credito è cumulabile sia con il credito d’imposta 4.0 che con il credito d’imposta 5.0.

Norme antielusive

Se i beni oggetto dell’agevolazione:

  • non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
  • sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei suddetti beni;
  • le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti

 

Il meccanismo di “recapture” opera anche per i beni acquistati in leasing, per i quali sarà obbligatorio esercitare il riscatto del bene.

 

Lo Studio Genus è a disposizione per informazioni, predisposizione ed invio della domanda, monitoraggio e rendicontazione dell’investimento.

Per info chiamare allo 0975 35 44 66 oppure tramite e-mail a critone@genusweb.it e costantino@genusweb.it