Il decreto-legge n.17/2022 denominato “Decreto Bollette” o “Decreto Energia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
L’intervento del decreto si divide in 2 parti:
Parte I. emergenza, ossia misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche;
Parte II. prospettiva, misure che consentano nel futuro di evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l’aumento della produzione nazionale di energia, in particolare da fonti rinnovabili.
Di seguito segue un estratto delle misure principali ricomprese nella Parte II del decreto, riguardanti gli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte di imprese.
Si precisa che le misure previste potranno subire delle variazioni in sede di conversione in legge (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore) e che per essere pienamente operative necessitano dei relativi decreti di attuazione da parte dei competenti Ministeri e/o da parte dall’Agenzia delle Entrate.
Art. 9 Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
L’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché’ nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.
Cosa si intende per “edifici”: Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
Art. 10 Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 02 maggio 2022), con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato di cui all’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto.
Art. 14 Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud
Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I costi ammissibili all’agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 02 maggio 2022), sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché’ alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
L’agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
In altre parole, le imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (tra queste dovrebbe essere ricompreso anche il fotovoltaico) nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia avranno diritto a specifiche detrazioni fiscali, utilizzabili esclusivamente in compensazione. Si potrà accedere all’agevolazione fino al 30 novembre 2023.
Art. 11 Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola
L’articolo in questione innova l’art. 65 del D.L. 1/2012 rubricato “Impianti fotovoltaici in ambito agricolo”. Pertanto si riporta la disposizione normativa integrale nella sua versione finale.
1.Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché’ siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
1-quinquies. L’accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate ((purché’ tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale)).
1-sexies. Qualora dall’attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti.
((1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola e pastorale sull’area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.))
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E’ fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dell’Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.
In sintesi, modificando il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, il nuovo provvedimento riduce le restrizioni per gli impianti agrovoltaici che prevedono la realizzazione del sistema di monitoraggio sulla continuità dell’attività agricola e pastorale. Meno restrizioni anche per quegli impianti che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.
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