L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e ss.mm.ii., ha istituito un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti radio-televisive e radiofoniche locali e sulla stampa quotidiana a periodica, anche on-line.
Nel corso degli anni si è avuta una stratificazione legislativa che a più riprese ha progressivamente aggiornato l’impianto normativo dell’agevolazione. In ultimo, il D.L. 73/2021 cd “Sostegni-Bis” è intervenuto modificando l’aliquota di agevolazione e le modalità di calcolo.
Di seguito se ne fornisce una sintesi.
I beneficiari
Il credito d’imposta è rivolto ai seguenti soggetti:
- titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Tipologia di investimenti
1° binario: stampa quotidiana e periodica, locale e nazionale (anche on-line)
Per gli investimenti pubblicitari da sostenere nel 2022 sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, il credito d’imposta potenzialmente usufruibile sarà pari al:
- 50% del valore imponibile degli investimenti;
- senza il calcolo del valore incrementale rispetto all’anno precedente (50% secco).
Esempio di calcolo:
Investimenti 2022: € 10.000 imponibili
Credito d’imposta teorico massimo: 50%*10.000 € = 5.000 €
2° binario: emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato
Per gli investimenti pubblicitari da sostenere nel 2022 sulle emittenti televisive e radiofoniche, il credito d’imposta potenzialmente usufruibile sarà pari al:
- 50 % del valore imponibile degli investimenti;
- senza il calcolo del valore incrementale rispetto all’anno precedente (50% secco).
Esempio di calcolo:
Investimenti 2022: € 20.000 imponibili
Credito d’imposta teorico massimo: 50%*20.000 € = 10.000 €
Requisiti dei mezzi di informazione
Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Spese escluse
Sono escluse le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat-line.
Inoltre non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per forme di pubblicità che esulano dalla stampa, anche on-line, ed emittenti televisive/radiofoniche locali e nazionali (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).
Gli investimenti ammissibili dovranno essere riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali al netto delle spese accessorie.
Modalità di presentazione ed utilizzo
Le domande di “prenotazione” dovranno essere presentate su di una apposita piattaforma messa a disposizione l’Agenzia delle Entrate secondo un modello di istanza definito dalla medesima, entro il 31 marzo 2022.
Successivamente alla chiusura del termine per la prenotazione del credito ed entro il 30 aprile 2022, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicherà la lista dei richiedenti il bonus e la somma provvisoriamente assegnata.
L’iter si concluderà soltanto dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva con la quale i beneficiari attestano che gli investimenti incrementali previsti per il 2022 sono stati realizzati, adempimento che dovrà essere effettuato tra il 1° e il 31 gennaio 2023.
A quel punto il dipartimento formerà l’elenco degli effettivi destinatari del credito d’imposta e la somma effettivamente riconosciuta. Il contributo potrà essere “speso” soltanto in compensazione tramite il modello di pagamento F24, tramite codice tributo 6900, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’agevolazione (dopo il 31 gennaio 2023).
L’importo, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta in cui il credito è stato maturato e nelle dichiarazioni successive fino al suo esaurimento.
Regime di aiuto
In assenza di diversa disposizione normativa, anche per l’anno 2022 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96, come peraltro confermato dal “decreto cura Italia” (art. 98 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27) e dal “decreto rilancio” (art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
L’agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01).
Lo Studio Genus è a disposizione per ulteriori informazioni e per l’invio dell’istanza di prenotazione.